Participation exemption: abrogata la stretta della legge di Bilancio 2026

Modulo24 Tuir | 30 marzo 2026 | n. 2 | p. 12 | di Claudio Sabbatini, Alessandro Sacrestano

Con il Decreto Fiscale n. 38 del 27 marzo 2026, il Governo è tornato sui propri passi: la stretta sui dividendi e sulle plusvalenze in regime Pex introdotta dalla legge di Bilancio 2026 è stata cancellata in via retroattiva. Si torna così, di fatto, al quadro normativo del 2025.

Il regime Pex: ratio e funzionamento

Il regime di Participation exemption (Pex) nasce per evitare un effetto distorsivo del nostro ordinamento: la doppia imposizione degli utili societari, che verrebbero tassati una prima volta in capo alla società che li produce e una seconda volta in capo al socio al momento della cessione della partecipazione (poiché gli utili non distribuiti finiscono per essere incorporati nel prezzo di vendita delle quote).

Per neutralizzare questo effetto, l’articolo 87 del Tuir prevede un regime di esenzione sulle plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni e di strumenti finanziari assimilati. L’esenzione opera anche per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata di cui all’articolo 83 del Tuir e si accompagna, in modo simmetrico, all’indeducibilità delle minusvalenze sulle medesime partecipazioni che soddisfano i requisiti per l’esenzione (cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate 4 agosto 2004, n. 36/E, paragrafo 6).

Sintesi del trattamento fiscale

ComponenteRegimeSoggetti IresSoggetti Irpef
PlusvalenzeIn regime PexEsenzione 95%Esenzione 41,86% o 50,28%
PlusvalenzeFuori PexNessuna esenzione
MinusvalenzeIn regime PexIndeducibilità 100%Indeducibilità 41,86% o 50,28%
MinusvalenzeFuori PexNessuna indeducibilità
Le percentuali Irpef variano in base alla data di realizzo (artt. 58 c. 2 e 101 Tuir; DM 26 maggio 2017).

Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

Il regime Pex si applica alle plusvalenze e alle minusvalenze realizzate nell’ambito del reddito d’impresa dai soggetti in contabilità ordinaria. Restano dunque escluse, fra le altre, le società semplici, i lavoratori autonomi, le associazioni professionali e gli imprenditori — individuali o collettivi — in contabilità semplificata ai sensi dell’articolo 66 del Tuir. La ragione è tecnica: per questi soggetti non è materialmente possibile verificare il rispetto del requisito relativo all’iscrizione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie (cfr. circolare 36/E/2004, paragrafo 2.1).

Sotto il profilo oggettivo, il regime opera nei casi di realizzo a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa, nonché in occasione di recesso, esclusione del socio, riscatto di azioni, riduzione del capitale esuberante, liquidazione e trasferimento all’estero della sede o della residenza fiscale (articolo 166 Tuir).

L’estensione del regime alle società residenti in UE o SEE — laddove assoggettate a imposizione in Italia — è stata formalizzata con la legge di Bilancio 2024 (legge 213/2023, articolo 1, comma 59), recependo gli orientamenti consolidati della Corte di Cassazione (sentenze n. 21261 e 27267 del 2023).

I requisiti per l’accesso al regime

L’articolo 87, comma 1 del Tuir individua quattro condizioni cumulative — due in capo alla società partecipante e due in capo alla partecipata — la cui sussistenza è indispensabile per beneficiare dell’esenzione.

Requisiti in capo alla società partecipante

  • Possesso ininterrotto (holding period): la partecipazione deve essere detenuta senza soluzione di continuità dal primo giorno del dodicesimo mese precedente la cessione. Si applica una presunzione legale assoluta secondo cui le azioni o quote acquisite più di recente si considerano cedute per prime (criterio LIFO).
  • Iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie: la partecipazione deve risultare classificata come immobilizzazione nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Per i soggetti Ires, l’iscrizione deve emergere dalla voce B.III dell’attivo dello Stato patrimoniale, non essendo sufficienti indicazioni rinvenibili in Nota integrativa (Corte di Cassazione 14 novembre 2024, n. 29442).

Requisiti in capo alla società partecipata

  • Residenza fiscale in Stati o territori a fiscalità non privilegiata, secondo i criteri dell’articolo 47-bis del Tuir. Per le partecipazioni detenute da oltre cinque periodi d’imposta, è sufficiente che la condizione sussista per i cinque periodi anteriori al realizzo.
  • Esercizio di un’impresa commerciale ai sensi dell’articolo 55 del Tuir, da verificarsi a partire dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo. Il requisito si presume assente — senza prova contraria — per le società il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da impianti, immobili-merce e immobili strumentali per destinazione.

Sul requisito della commercialità è opportuno richiamare l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate (circolare 7/E/2013), che ritiene non sufficiente la qualificazione formale del reddito come reddito d’impresa: occorre che i redditi prodotti derivino effettivamente da un’attività commerciale e non, ad esempio, dalla mera gestione passiva di immobili (passive income). La ratio è quella di disincentivare la costituzione di «società-contenitore» utilizzate per veicolare cessioni di singoli cespiti immobiliari sotto le mentite spoglie di operazioni su partecipazioni (Corte di Cassazione, ordinanze n. 6732/2026 e 29879/2020).

La parentesi della legge di Bilancio 2026

L’articolo 1, comma 51 della legge 199/2025 (legge di Bilancio 2026) aveva inserito nel Tuir un quinto requisito, oggi abrogato, all’articolo 87, comma 1.1: la partecipazione doveva avere una entità minima, da accertare alternativamente con uno dei due seguenti parametri.

  1. Una partecipazione al capitale non inferiore al 5%, computando sia la quota diretta sia quella indiretta detenuta tramite società appartenenti allo stesso gruppo (intendendo per gruppo il rapporto di controllo di diritto ex articolo 2359, comma 1, n. 1 c.c.), con applicazione del meccanismo di demoltiplicazione lungo la catena di controllo.
  2. In alternativa, un valore fiscale della partecipazione non inferiore a 500.000 euro, da calcolare con riferimento al solo investimento diretto e secondo le regole degli articoli 94, 101 e 110 del Tuir, tenendo conto di versamenti a fondo perduto, rinunce a crediti, aumenti gratuiti di capitale e altre operazioni straordinarie.

L’intervento, esteso anche al regime dei dividendi di cui all’articolo 89 del Tuir, mirava a circoscrivere il beneficio dell’esenzione alle sole partecipazioni qualificabili come «investimenti rilevanti». Nella sostanza, però, ha generato fin da subito una serie di difficoltà applicative tali da renderne quasi impraticabile l’applicazione coerente.

Le criticità segnalate dalla dottrina

Assoholding, con la circolare n. 1 del 24 febbraio 2026, è intervenuta con osservazioni puntuali che hanno trovato larga condivisione fra i commentatori. I nodi principali erano essenzialmente tre.

Il perimetro delle partecipazioni indirette. La norma rinviava al gruppo di controllo di diritto ex articolo 2359 c.c., ma non chiariva se rilevassero solo le partecipazioni detenute tramite società controllate in senso stretto o anche quelle detenute attraverso altre società del gruppo (controllanti, sorelle, collegate). Particolarmente problematica era la posizione delle società di persone lungo la catena partecipativa, prive per definizione di un organo assembleare formalmente configurato come quello previsto dall’articolo 2359 per le società di capitali.

Il coordinamento tra criteri LIFO e FIFO. La disciplina richiedeva di applicare contemporaneamente regole di stratificazione divergenti: il LIFO per la verifica dell’holding period, il FIFO per individuare le partecipazioni acquisite dopo il 1° gennaio 2026 e quindi assoggettate alle nuove soglie, oltre al criterio scelto dal contribuente (LIFO, FIFO o costo medio ponderato) per la determinazione del costo fiscale. Una stratificazione di logiche difficilmente conciliabile nella prassi.

La verifica della soglia operazione per operazione. Era questo il punto di maggiore distorsione. Poiché la norma imponeva di verificare la soglia al momento di ciascuna cessione, una holding titolare di una partecipazione del 6% che avesse deciso di dismettere progressivamente la propria posizione si sarebbe trovata in questa paradossale situazione: la prima cessione (riportando la quota dal 6% al 2%) avrebbe potuto fruire del regime Pex perché al momento dell’operazione la soglia del 5% era ancora superata, mentre la seconda cessione (del residuo 2%) sarebbe stata fiscalmente penalizzata, pur avendo ad oggetto la coda di un investimento ab origine «rilevante».

Una dismissione frazionata di un pacchetto immobilizzato sopra-soglia avrebbe potuto comportare, in tutto o in parte, la perdita dell’esenzione: una soluzione che premiava non chi aveva effettuato un investimento rilevante, ma chi lo dismetteva in blocco.

L’abrogazione: il ritorno al regime previgente

L’articolo 11 del Decreto Legge 27 marzo 2026, n. 38 (in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026) ha abrogato ab origine la disposizione introdotta dalla legge di Bilancio 2026. Si ripristina, dunque, il regime di esclusione dei dividendi (al 95% per i soggetti Ires) e la disciplina ordinaria della Pex con effetto dal 1° gennaio 2026, come se la stretta non fosse mai entrata in vigore.

In occasione del convegno «Fisco meeting 2026» dell’ODCEC di Torino, il Viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha motivato l’intervento riconoscendo apertamente le criticità interpretative emerse in sede applicativa e l’esigenza di restituire certezza del diritto attraverso la semplificazione delle regole, in luogo di meccanismi normativi eccessivamente articolati.

Per finanziare la cancellazione della stretta, il Decreto Fiscale ha contestualmente innalzato da 100 a 118 euro l’imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche (articolo 13, comma 2-bis, lettera b della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/1972). Resta invariata, invece, l’imposta di bollo a carico delle persone fisiche, ferma a 34,20 euro.

Indicazioni operative per le imprese

L’abrogazione comporta che le società che, in vista dell’entrata in vigore della stretta, avessero già impostato la propria pianificazione fiscale 2026 in funzione delle nuove soglie possano oggi riconsiderare le proprie scelte. In particolare, riacquistano piena fruibilità del regime Pex le operazioni di dismissione di partecipazioni di entità inferiore al 5% e di valore fiscale inferiore a 500.000 euro, purché ricorrano gli altri requisiti dell’articolo 87 del Tuir.

Lo Studio resta a disposizione per valutare l’impatto del rinnovato quadro normativo sulle singole situazioni e per supportare le imprese clienti nella ricognizione delle operazioni di realizzo programmate per l’esercizio in corso. Contatti lo Studio per un confronto preliminare.


L’articolo riprende e rielabora in chiave divulgativa il contributo «Participation exemption: abrogata la stretta della legge di Bilancio 2026» pubblicato dal dott. Claudio Sabbatini e da Alessandro Sacrestano su Modulo24 Tuir – Il Sole 24 Ore (n. 2, 30 marzo 2026). Il testo è di esclusiva responsabilità dello Studio; per la consultazione integrale dell’articolo originale si rinvia alla rivista dell’editore.

WhatsApp